Decreto formazione: sperimentazione e deontologia

Qual è il livello di formazione che può garantire la protezione degli animali nei vari contesti di interazione, o ancor più di servizio degli animali all’uomo come nel caso di quelli utilizzati a fini scientifici? 

Abbiamo sempre creduto che fosse necessaria una Laurea in Medicina Veterinaria per prendersi cura, curare ed in caso di necessità determinare la morte degli animali ed una formazione post-laurea continua per garantire agli animali il giusto grado di assistenza medica ed alla società civile la tranquillità che a prendersi cura degli animali ci fosse un professionista iscritto ad un ordine professionale. 

Oggi, il benessere animale non è più limitato al solo rispetto delle cinque libertà definite da Brambell nel 1965. La conoscenza scientifica ci impone di identificare ogni animale come essere senziente e, in quanto tale, dotato di capacità psichiche che danno origine ad esigenze che vanno ben oltre le necessità fisiologiche ed etologiche e che dipendono dalla loro interazione con l’ambiente e con altri esseri viventi. Dobbiamo riconoscere il valore intrinseco di ogni soggetto animale, ed i suoi bisogni come individuo e non solo dell’insieme degli animali che costituiscono un gruppo sperimentale. Una valutazione complessa che richiede necessariamente un alto livello di competenza professionale.

Al di là del suo destino, un animale che dona la sua vita per l’uomo ha diritto di essere tutelato (recentemente sancito anche nella Costituzione Italiana), durante la vita e per la sua morte, da un professionista, il cui percorso di formazione sia compreso nella Laurea magistrale in Medicina Veterinaria e, in un prossimo futuro, ancor meglio, da una certificazione di competenza della sua expertise nel settore specifico.     

Il 18 marzo 2022 la Direzione Generale della Sanità animale e farmaci veterinari del Ministero della Salute ha emanato il Decreto Direttoriale, come previsto dal Decreto ministeriale del 5 agosto 2021 “Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.”

Il Decreto Direttoriale del 18 marzo fornisce così i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione, di pochi giorni, per personale, anche non laureato che dovrà prendersi cura e determinare la morte degli animali con l’utilizzo di farmaci che,  in altri contesti, sono di esclusivo uso del medico veterinario.  

Il Decreto Direttoriale, inoltre, definisce il numero di crediti necessari per l’assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo, le modalità di gestione del libretto delle competenze,  le modalità di riconoscimento dei crediti E.C.M. per l’assolvimento dello sviluppo professionale continuo del veterinario designato, le modalità di inserimento in VETINFO dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo del veterinario designato, del responsabile del progetto di ricerca, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del membro scientifico.

In questo contesto la FNOVI non può che assolvere al suo ruolo di garante della Società rispetto alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici e continuare nel suo ricorso al Presidente della Repubblica affinché riconosca l’esclusivo ruolo del medico veterinario nell’espletamento delle procedure medico-veterinarie, compresa l’eutanasia, sugli animali da laboratorio. 

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